STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore) l’Associazione denominata “WELCOME – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO – ODV, con sede nel comune di Forlì, di seguito Associazione.

Essa non ha fini di lucro.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi, finalità e metodo

1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  • opera in seno alla parrocchia di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, in collaborazione con il Centro di ascolto della caritas parrocchiale ed ogni altra realtà parrocchiale;
  • agisce primariamente per prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque per tutelare i diritti primari di bambini, adolescenti, giovani e delle loro famiglie presenti nel centro storico di Forlì; intende dare continuità e sviluppo all’attività svolta da oltre un decennio dal volontariato della parrocchia a favore delle famiglie straniere:

L’Associazione considera le diverse culture, etnie e religioni una ricchezza per il tessuto sociale nella città di cui favorisce l’incontro, il reciproco rispetto e l’integrazione con attività di aggregazione multietnica e aiuto alle famiglie in difficoltà.

L’Associazione si ispira al magistero della chiesa cattolica.

2. L’oggetto sociale dell’associazione è costituito dalle seguenti attività di interesse generale:

  • formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 2016/166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3. L’Associazione svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

  • educazione dei bambini, adolescenti e giovani, in particolare attraverso il sostegno scolastico con attività di doposcuola.
  • sostegno alle famiglie,
  • formazione degli educatori.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si propone di:

a) promuovere direttamente progetti che coinvolgono i seguenti settori: centri di aggregazione giovanile, oratori, centri estivi, doposcuola, centri di ascolto dei bisogni delle famiglie, centri culturali e sale polivalenti, corsi di formazione per educatori e qualsiasi altra iniziativa che serva a realizzare i fini statutari.

b) favorire la diffusione del volontariato giovanile attraverso l’esperienza del servizio civile universale, il volontariato associato e qualsiasi altra forma di servizio a chi si trova in stato di bisogno.

c) promuovere la formazione delle famiglie e degli adulti circa le tematiche dell’educazione, dell’integrazione sociale, della prevenzione del disagio giovanile e dello svantaggio socio-culturale in generale.

d) eseguire una costante lettura della situazione giovanile locale attivando rapporti con gli istituti culturali e scientifici presenti sul territorio.

4. L’Associazione collabora con:

a) gli organismi ecclesiali e civili impegnati nella formazione dei giovani che perseguono le stesse finalità, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche del territorio di prossimità, al fine di attivare sinergie, progetti comuni, convenzioni;

b) le istituzioni pubbliche preposte alla definizione ed esecuzione dei piani di politiche giovanili;

c) i servizi sociali territoriali nella elaborazione di progetti educativi che favoriscano una positiva socializzazione ed integrazione sociale di coloro che si trovano in condizione di disagio e a rischio di devianza;

d) con altri organismi del terzo settore.

5. Nel rispetto di quanto disposto all’art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

6. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

7. Le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei volontari associati.

Possono prestare collaborazione anche volontari non soci.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

8. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

9. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ad essi possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione.

Art. 3 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L’Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

3. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e fine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto per cassa e provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti. L’Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a sostenere e realizzarne gli scopi.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso; è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi o trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, ai soci devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 – Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. I soci hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto dal giorno successivo all’accettazione della domanda;

c) di accedere alle cariche associative;

d) di prendere visione di tutti i libri sociali (gli atti deliberativi, i verbali delle riunioni degli Organi, i libri dei soci e tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione) conservati presso la sede dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 8 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a) approva il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

d) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

e) stabilisce l’entità della quota associativa annuale e l’eventuale termine di versamento;

f) delibera la esclusione dei soci dall’Associazione;

3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o almeno un decimo degli associati ne facciano richiesta indicando gli argomenti da trattare.

4. L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per l’ordinaria, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell’associazione.

5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto affisso all’entrata della sede almeno quindici giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio direttivo.

6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione dell’Associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominato dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla prima assemblea, convocata entro 60 giorni dalla sostituzione, e scadono insieme con quelli in carica. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio; in questo caso l’assemblea è convocata dai consiglieri rimasti in carica.

3. Al Consiglio Direttivo spetta di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazione dell’Assemblea;

b) predisporre il rendiconto e la relazione annuale;

c) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) deliberare l’esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

f) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;

g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio stesso nell’adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha i compiti di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 – Controversie

La soluzione delle controversie che insorgessero fra soci o fra questi e l’Associazione sarà demandata ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, due scelti separatamente da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 8. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’associazione WELCOME – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO – ODV

Forlì – 09/11/2022